Art. 4
Casi in cui la licenza non è necessaria
In vigore dal 24 apr 2015
Casi in cui la licenza non è necessaria
Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, le forze armate e i laboratori ufficiali delle autorità competenti possono essere esentati dall'obbligo di licenza a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 quando utilizzano precursori di droghe nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali.
Gli operatori menzionati al primo comma sono inoltre esentati:
a)
dal presentare la documentazione di cui all' del regolamento (CE) n. 111/2005;
b)
dall'obbligo di nominare un responsabile previsto all', paragrafo 1, del presente regolamento.
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