Art. 3
Condizioni per il rilascio delle licenze
In vigore dal 24 apr 2015
Condizioni per il rilascio delle licenze
1. Ai fini del rilascio di una licenza a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'operatore nomina un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 1 dell'allegato di tale regolamento, comunica all'autorità competente il nome e i dati di contatto di detto responsabile e notifica senza indugio a detta autorità qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
Il responsabile si accerta che l'importazione, l'esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato a rappresentare l'operatore e a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.
2. L'operatore soddisfa tutti i requisiti e le condizioni seguenti:
a)
l'operatore adotta opportune misure per impedire la rimozione non autorizzata di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 dai luoghi in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate sostanze classificate e per proteggere i locali commerciali;
b)
l'operatore presenta una domanda contenente i seguenti elementi:
i)
nome completo, indirizzo, numeri di telefono e/o fax e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
ii)
nome completo e dati di contatto del responsabile;
iii)
carica e mansioni del responsabile;
iv)
indirizzo completo dei locali commerciali;
v)
descrizione di tutti i luoghi in cui sono effettuate le operazioni descritte al punto x;
vi)
informazioni da cui risulti che sono state adottate le opportune misure di cui al paragrafo 2, lettera a);
vii)
denominazione e codice NC delle sostanze classificate come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;
viii)
nel caso di una miscela o di un prodotto naturale:
a)
nome della miscela o del prodotto naturale;
b)
denominazione e codice NC delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, come figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;
c)
percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale;
ix)
descrizione del tipo di operazioni previste di cui all' del regolamento (CE) n. 273/2004 e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005;
x)
se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività;
xi)
certificato di buona condotta dell'operatore e del responsabile o documento da cui risulti che essi offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni, o informazioni che consentano all'autorità competente di ottenere tale documento.
3. Se l'operatore ha già ottenuto la qualifica di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4), all'atto della presentazione della domanda di licenza può indicare il numero di certificato AEO per consentire all'autorità competente di tenere conto di tale qualifica.
4. Il richiedente presenta qualsiasi altra informazione pertinente richiesta per iscritto dall'autorità competente.
5. Se il richiedente è una persona fisica non si applica il paragrafo 2, lettera b), punti ii. e iii., e il paragrafo 2, lettera b), punto iv. si applica soltanto se pertinente.
6. Fatte salve le misure adottate a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/2005, l'autorità competente rifiuta la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento o se vi sono fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
7. In caso di scambi tra l'Unione e i paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, l'autorità competente può limitare la validità di una licenza a un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l'obbligo di dimostrare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere.
La validità delle licenze rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento rimane impregiudicata.
8. Le licenze non sono trasferibili.
9. Il titolare di una licenza può chiedere una nuova licenza, quando si preveda:
a)
di aggiungere una sostanza classificata;
b)
di avviare una nuova operazione;
c)
di cambiare i locali commerciali in cui vengono effettuate le operazioni.
In questi casi la licenza esistente scade alla prima di queste date:
i)
data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell', paragrafo 6, del presente regolamento o dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;
ii)
data d'inizio della validità della nuova licenza.
10. Il paragrafo 9 si applica anche alle licenze rilasciate anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
11. I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 si applicano anche per le domande di licenza a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, fatta eccezione per le licenze speciali.
12. Le autorità pubbliche di cui all', paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 comprendono le dogane, la polizia e i laboratori ufficiali delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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