Art. 1
Oggetto
In vigore dal 24 apr 2015
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la concessione di licenze e registrazioni, determina i casi in cui tali licenze e registrazioni non sono necessarie, stabilisce i criteri per dimostrare il fine lecito di una transazione, determina le informazioni necessarie per il controllo del commercio, fissa le condizioni per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3, definisce i criteri per stabilire procedure semplificate per le notificazioni preventive all'esportazione e per le autorizzazioni di esportazione e specifica i requisiti relativi alle informazioni da fornire con riguardo all'attuazione delle misure di controllo applicabili al commercio di precursori di droghe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:1011:oj#art-1