REGIO DECRETO·n. 1543·1 luglio 1937
Regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanita' pubblica.
Vigente dal 15 settembre 1937 21 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE
Art. 2Il direttore dell'Istituto presiede a tutti i servizi dell'Istituto; vigila il funzionamen
Art. 3I capi dei laboratori o reparti dirigono tutti i servizi relativi al laboratorio o reparto
Art. 4L'Ufficio di segreteria tiene la corrispondenza dell'Istituto e la matricola del personale
Art. 5I preparatori e quanti altri fanno parte del personale tecnico subalterno addetto all'Isti
Art. 6I servizi di pulizia e manutenzione degli apparecchi e dei macchinari di custodia e di pul
Art. 7Con decreto del Ministro per l'interno, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà determin
Art. 8Le ricerche e gli studi preveduti dagli articoli 6 e 11 del testo unico delle leggi sanita
Art. 9Ogni anno il direttore dell'Istituto fa una relazione scritta dei risultati più importanti
Art. 10Il Ministro per l'interno può incaricare funzionari dell'Istituto di eseguire ispezioni pe
Art. 11I corsi di insegnamento preveduti dagli articoli 6 ed 8 del testo unico delle leggi sanita
Art. 12I programmi di insegnamento sono approvati dal Ministero per l'interno, sentita la special
Art. 13Al personale incaricato dell'insegnamento ai sensi dell'articolo 11, è corrisposto, se tra
Art. 14Quando alle esigenze di servizio dell'Istituto non si possa provvedere con il personale di
Art. 15Il direttore dell'istituto fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'in