Art. 14

In vigore dal 30 set 1937
Quando alle esigenze di servizio dell'Istituto non si possa provvedere con il personale di ruolo dell'Istituto o, in genere, dell'Amministrazione dell'interno, il Ministro per l'interno ha facoltà di assumere, mediante contratto a termine e con provvedimento di concerto col Ministro per le finanze, il personale occorrente, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio per le spese per il funzionamento dell'Istituto stesso. Detto personale non potrà vantare diritto ad impiego stabile a carico dell'Amministrazione statale e, ove sia adibito per servizi fuori dell'Istituto, gli verranno corrisposte le indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per missioni compiute dal personale estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-14

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