Art. 12

In vigore dal 30 set 1937
I programmi di insegnamento sono approvati dal Ministero per l'interno, sentita la speciale Commissione consultiva all'uopo prevista dal testo unico delle leggi sanitarie e della quale fanno parte anche, il direttore dell'Istituto ed il direttore generale della Sanità pubblica. La Commissione, nel dare parere sui programmi, si pronuncia anche sul numero delle lezioni da tenersi, per ciascuna materia, sulle ore di esercitazioni pratiche e sulla durata complessiva di ciascun corso di insegnamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-12

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