Art. 11
In vigore dal 30 set 1937
I corsi di insegnamento preveduti dagli ed 8 del testo unico delle leggi sanitarie hanno per scopo il perfezionamento e la specializzazione del personale addetto ai servizi della sanità pubblica del Regno.
L'incarico dell'insegnamento è affidato con decreto del Ministro per l'interno.
I corsi possono essere integrati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, da speciali conferenze o lezioni di professori di Università o di altri docenti, anche stranieri, di riconosciuta fama scientifica.
Il Ministro per l'interno può delegare al presidente del Consiglio superiore di sanità l'alta vigilanza sull'indirizzo scientifico e sull'andamento di detti corsi. Nessuna indennità è dovuta per tale incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-11