Art. 6
In vigore dal 30 set 1937
I servizi di pulizia e manutenzione degli apparecchi e dei macchinari di custodia e di pulizia degli animali e delle stalle e gli altri servizi, che, per la loro speciale natura, non potessero affidarsi al personale subalterno addetto all'Istituto, potranno essere dati in appalto, secondo le disposizioni della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-6