Art. 4

In vigore dal 30 set 1937
L'Ufficio di segreteria tiene la corrispondenza dell'Istituto e la matricola del personale. Un funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno sarà incaricato delle funzioni di economo dell'Istituto di sanità pubblica, o sarà anche consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni, ecc., in dotazione dell'Istituto. A favore dello stesso funzionario potranno essere disposti accreditamenti per le spese di ufficio e per le spese di funzionamento dell'istituto, alle quali non si potesse provvedere con mandati diretti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-4

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