Art. 1
In vigore dal 30 set 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924-III, n. 2042, contenente norme speciali per l'assunzione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 992, sulla creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 982, concernente la istituzione del posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'Istituto di sanità pubblica è alla diretta dipendenza del Ministro per l'interno.
Comprende, oltre i reparti preveduti dall' del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, anche i seguenti uffici: Segreteria, Economato e cassa, Archivio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-1