Art. 5
In vigore dal 30 set 1937
I preparatori e quanti altri fanno parte del personale tecnico subalterno addetto all'Istituto attendono a tutti i lavori manuali e meccanici riguardanti il laboratorio o reparto al quale sono assegnati, secondo gli ordini di servizio che dà il capo del laboratorio o reparto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-5