Art. 2
In vigore dal 30 set 1937
Il direttore dell'Istituto presiede a tutti i servizi dell'Istituto; vigila il funzionamento dei medesimi, e ne ha la diretta responsabilità di fronte al Ministro per l'interno.
Da lui dipende gerarchicamente tutto il personale che presta servizio presso l'Istituto.
Se il direttore è nominato nella persona del capo di uno dei laboratori dell'Istituto, può conservare, senza alcun compenso speciale, la direzione del laboratorio cui è preposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-2