Art. 3
In vigore dal 30 set 1937
I capi dei laboratori o reparti dirigono tutti i servizi relativi al laboratorio o reparto al quale sono preposti, e sono responsabili, di fronte al direttore dell'Istituto, del regolare andamento dei servizi, nonché dei risultati delle indagini e degli studi ad essi affidati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-3