Art. 8

In vigore dal 30 set 1937
Le ricerche e gli studi preveduti dagli del testo unico delle leggi sanitarie, hanno luogo, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, su proposta della Direzione dell'Istituto o su richiesta della Direzione generale della sanità pubblica oppure del Consiglio superiore di sanità. Quando le ricerche e gli studi siano richiesti da altra amministrazione dello Stato ovvero da Amministrazioni non statali o da enti o privati, il Ministro per l'interno decide, sentito il direttore dell'Istituto, se ed entro quali limiti tali richieste possano essere accolte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-8

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