Art. 17
In vigore dal 30 set 1937
Le assunzioni in servizio e le promozioni del personale dell'Istituto sono effettuate secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni, nonché quelle sul personale della sanità pubblica e del presente regolamento.
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