Art. 20
In vigore dal 30 set 1937
Per ragioni di servizio, il direttore può temporaneamente distaccare funzionari da un laboratorio o da un reparto o da un ufficio ad un altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-20