REGIO DECRETO·n. 2190·15 ottobre 1936
Norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale.
Vigente dal 14 dicembre 2009 15 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE
Art. 2La domanda deve essere stesa su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal richiedente, il
Art. 3Oltre i documenti di cui al precedente articolo, tutti gli aspiranti devono produrre: a) t
Art. 4Le domande rivolte ad ottenere la dichiarazione di idoneità sono esaminate da una Commissi
Art. 5La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai do
Art. 6La Commissione propone al Ministro per l'educazione nazionale di concedere ai singoli aspi
Art. 7Il Ministro per l'educazione nazionale decide sulle proposte anzidette, con provvedimento
Art. 8A coloro i quali meritano giudizio di idoneità, di cui ai precedenti articoli, è rilasciat
Art. 9L'autorizzazione, conseguita ai sensi del presente decreto, per l'esercizio della professi
Art. 10Le Scuole e gli Istituti d'istruzione musicale oggi esistenti, anche se abbiano avuto in p
Art. 11Le disposizioni di cui nell'articolo precedente non si applicano alle scuole dirette a pre
Art. 12Non può essere concessa l'autorizzazione per Scuole o Istituti la cui direzione sia affida
Art. 13Parimenti non può essere concessa l'autorizzazione per Scuole o Istituti di musica i cui i
Art. 14I diplomi indicati nei precedenti articoli 11 e 12 devono essere presentati in originale o
Art. 15La concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 10 è subordinata all'esito favorevole d