Art. 10
In vigore dal 22 gen 1937
Le Scuole e gli Istituti d'istruzione musicale oggi esistenti, anche se abbiano avuto in passato riconoscimento ufficiale, non possono continuare a svolgere la propria attività se non abbiano chiesto ed ottenuto apposita autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.
A tal fine coloro che mantengono Scuole o Istituti d'istruzione musicale devono rivolgersi al Ministro stesso, entro il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, corredata dei seguenti documenti relativi al richiedente:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista.
I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), devono essere in data non anteriore a tre mesi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e quelli di cui alle lettere a), b) e d) devono inoltre essere legalizzati.
I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera e), ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163.
Ai suddetti documenti devono essere uniti:
1) un elenco nominativo, in triplice esemplare, del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno con l'indicazione dell'Ufficio o dell'insegnamento o servizio al quale è addetto;
2) i documenti indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) per ciascuno degli addetti all'istituto, eccetto il documento di cui alla lettera e) se ai tratti di mutilati o invalidi di guerra;
3) i programmi dei corsi d'insegnamento svolti nell'istituto;
4) un prospetto relativo alle tasse e contributi a qualsiasi titoli corrisposti dagli allievi;
5) pianta dei locali, disegnata e firmata da un tecnico, con l'indicazione dell'area, della cubatura e della destinazione di ciascun ambiente;
6) certificato dell'ufficiale sanitario, attestante l'idoneità dei locali all'uso cui sono destinati;
7) un elenco, particolareggiato, dell'arredamento, del materiale didattico e scientifico;
8) ricevuta comprovante il versamento del deposito di L. 500 di cui all'.
Qualora le Scuole o gli Istituti d'istruzione musicale siano mantenuti da Enti pubblici o privati, ovvero da società legalmente-costituite, devono essere prodotti solamente i documenti indicati nei numeri da 1 a 8.
Se si tratti di società o associazioni meramente di fatto, la domanda, corredata da tutti i documenti indicati nel presente articolo, deve essere presentata da chi ne abbia l'amministrazione.
I Comuni, le Provincie e gli Istituti di pubblica assistenza e beneficenza devono produrre copia dello statuto o regolamento della Scuola e copia della deliberazione concernente l'istituzione della Scuola, debitamente approvata a norma di legge. Gli altri Enti devono anche produrre copia del proprio statuto e delle eventuali modifiche.
Le società commerciali oltre lo statuto o regolamento della Scuola, devono produrre copia dell'atto costitutivo e copia dell'ultimo bilancio, con gli estremi di approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-10