Art. 8

In vigore dal 22 gen 1937
A coloro i quali meritano giudizio di idoneità, di cui ai precedenti articoli, è rilasciata dal Ministro per l'educazione nazionale una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo, preveduto dall' della legge 4 giugno 1934-XII, n. 977.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-8

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