Art. 6

In vigore dal 22 gen 1937
La Commissione propone al Ministro per l'educazione nazionale di concedere ai singoli aspiranti la dichiarazione di sufficienza o di insufficienza per l'esercizio dell'attività professionale da ciascuno di essi indicata. Per quanto si riferisce all'esercizio della professione di orchestrale, anche se nella domanda si chieda l'idoneità per far parte di orchestre sinfoniche o liriche, la proposta di sufficienza può essere limitata, a giudizio della Commissione, all'esercizio della professione in orchestre di operette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-6

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