Art. 1
In vigore dal 22 gen 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, recante norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dagli della legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, e che alla data del 2 luglio 1934-XII abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica, o la professione di orchestrale, per poter continuare ad esercitare l'insegnamento o far parte di orchestre, devono chiedere ed ottenere apposita dichiarazione di idoneità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-1