Art. 1

In vigore dal 22 gen 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, recante norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda; Abbiamo decretato e decretiamo: . Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dagli della legge 4 giugno 1934-XII, n. 977, e che alla data del 2 luglio 1934-XII abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di insegnante di discipline musicali in Istituti o Scuole di musica, o la professione di orchestrale, per poter continuare ad esercitare l'insegnamento o far parte di orchestre, devono chiedere ed ottenere apposita dichiarazione di idoneità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-1

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