Art. 4
In vigore dal 22 gen 1937
Le domande rivolte ad ottenere la dichiarazione di idoneità sono esaminate da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Essa è presieduta da un direttore di Regio conservatorio di musica, ed è costituita in conformità delle seguenti disposizioni.
Allorchè trattasi di esaminare le domande rivolte ad ottenere la idoneità all'esercizio della professione di insegnante in Istituti o Scuole di musica oltre al presidente fanno parte della Commissione:
a) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento di strumenti a tastiera;
b) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento di strumenti ad arco;
c) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento degli strumenti a fiato, di legno;
d) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento degli strumenti a fiato, di ottone;
e) due professori titolari di cattedre nei Regi conservatori di musica, due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento dell'arpa;
f) due professori titolari di cattedre di composizione nei Regi conservatori di musica, due esperti in tale materia designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti ed un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del Teatro) anche esso esperto, per l'insegnamento della composizione, dell'armonia, del solfeggio e per gli strumenti o le materie non previsti nelle lettere suindicate, ad eccezione, però, del canto, per cui restano in vigore la legge 4 giugno 1933-XI, n. 818, ed il R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901.
Allorchè trattisi di esaminare le domande rivolte ad ottenere la idoneità all'esercizio della professione di orchestrale, nella Commissione anzidetta, gli esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale dei musicisti sono sostituiti da due esperti designati dall'Organizzazione sindacale nazionale degli orchestrali.
Le designazioni delle Organizzazioni sindacali devono aver luogo per il tramite del Ministero delle corporazioni.
I professori dei Regi conservatori di musica, gli esperti designati dalle Organizzazioni sindacali ed il rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda si avvicendano a seconda delle varie categorie degli strumenti o degli insegnamenti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f).
Fa sempre parte della Commissione, con voto consultivo, un funzionario di gruppo A del Ministero per l'educazione nazionale, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario.
Le spese per il funzionamento della Commissione gravano sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-4