Art. 3
In vigore dal 22 gen 1937
Oltre i documenti di cui al precedente articolo, tutti gli aspiranti devono produrre:
a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesta l'autorizzazione;
b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere, dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla professione per la quale si chiede il giudizio di idoneità.
I richiedenti devono fornire la prova di aver esercitato per tre anni la professione, mediante l'esibizione di titoli e documenti, aventi valore probatorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-3