Art. 3

In vigore dal 22 gen 1937
Oltre i documenti di cui al precedente articolo, tutti gli aspiranti devono produrre: a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesta l'autorizzazione; b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere, dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla professione per la quale si chiede il giudizio di idoneità. I richiedenti devono fornire la prova di aver esercitato per tre anni la professione, mediante l'esibizione di titoli e documenti, aventi valore probatorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-3

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Art. 3 Norme per la disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in Scuole di musica e di orchestrale. — Testo vigente | Portale Normativo