Art. 5

In vigore dal 22 gen 1937
La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o no aspirare alla dichiarazione di idoneità per l'esercizio dell'attività professionale da lui indicata. Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sarà sottoposto a prova di esame. Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il presidente e due dei componenti, oltre il funzionario di gruppo A del Ministero dell'educazione nazionale indicato nell'articolo precedente. La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità di voto prevale quello del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-5

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