Art. 11
In vigore dal 22 gen 1937
Le disposizioni di cui nell'articolo precedente non si applicano alle scuole dirette a preparare esclusivamente complessi di esecutori in bande musicali. Tuttavia queste scuole debbono essere dirette da chi è in possesso del diploma di strumentazione per banda.
Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto siano direttori di una scuola per banda e non abbiano il predetto diploma possono continuare nella direzione della scuola purchè abbiano chiesto la dichiarazione di idoneità ai sensi delle disposizioni contenute negli del presente decreto e condizionalmente al conseguimento della idoneità stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-11