Art. 13
In vigore dal 22 gen 1937
Parimenti non può essere concessa l'autorizzazione per Scuole o Istituti di musica i cui insegnanti non siano forniti del diploma relativo all'insegnamento impartito, conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato, salvo che abbiano già professato, come titolari in un Regio conservatorio di musica, lo stesso insegnamento o insegnamento affine.
Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente possono continuare ad insegnare, se abbiano chiesto la dichiarazione d'idoneità ai sensi del presente decreto, o condizionatamente al conseguimento dell'idoneità stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-13