Art. 14
In vigore dal 22 gen 1937
I diplomi indicati nei precedenti devono essere presentati in originale o in copia autentica, a corredo della documentazione prevista nell'. Il diploma originale o la copia può essere sostituito da un certificato rilasciato dal capo dell'Istituto musicale Regio o pareggiato in cui il diploma stesso è stato conseguito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-14