Art. 12
In vigore dal 22 gen 1937
Non può essere concessa l'autorizzazione per Scuole o Istituti la cui direzione sia affidata a chi non è in possesso del diploma di composizione conseguito nei Regi conservatori di musica o in Istituti musicali pareggiati, salvo che si tratti di persone che abbiano diretto Regi conservatori di musica o abbiano, come titolari, insegnato in essi composizione, ovvero salvo che ricorra uno dei seguenti casi:
1° per le scuole in cui l'insegnamento è limitato ad un solo strumento, la direzione può essere tenuta da chi è fornito di diploma relativo allo strumento cui l'insegnamento si riferisce;
2° per le scuole in cui l'insegnamento è limitato ad una o più materie per cui non esiste diploma specifico, la direzione può essere tenuta:
a) da chi è in possesso di diploma rilasciato da un Istituto musicale Regio o pareggiato, se l'insegnamento è limitato al solfeggio;
b) da chi è in possesso del diploma di composizione, se l'insegnamento è limitato all'armonia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-12