Art. 15
In vigore dal 22 gen 1937
La concessione dell'autorizzazione di cui all' è subordinata all'esito favorevole di una ispezione disposta dal Ministro per l'educazione nazionale.
Le spese per tale ispezione sono a carico delle persone o degli enti o delle società che mantengono gl'Istituti. A tal uopo deve essere unito alla domanda un vaglia postale di L. 500 intestato al cassiere consegnatario del Ministero dell'educazione nazionale, a titolo di deposito per le suddette spese, salvo conguaglio ad ispezione effettuata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Vecchi di Val Cismon - Solmi - Di Revel - Lantini - Alfieri.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 155. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-10-15;2190#art-15