REGIO DECRETO·n. 275·11 febbraio 1929
Regolamento per la professione di perito industriale.
Vigente dal 18 marzo 1929 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'ar
Art. 2Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è
Art. 3La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 d
Art. 4Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario: a) essere cittadino ita
Art. 5La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cu
Art. 6Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasf
Art. 7Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti
Art. 8L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte
Art. 9Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha ef
Art. 10La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente,
Art. 11Le pene disciplinari, che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli i
Art. 12L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su d
Art. 13Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanz
Art. 14Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano
Art. 15Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonch