Art. 13

In vigore dal 2 apr 1929
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-13

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