Art. 18

In vigore dal 2 apr 1929
Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-18

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