Art. 22

In vigore dal 2 apr 1929
Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'. Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione. Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-22

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