Art. 21

In vigore dal 2 apr 1929
Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'Erario dello Stato della somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'. Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-21

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