Art. 17

In vigore dal 2 apr 1929
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo