Art. 20

In vigore dal 2 apr 1929
I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-20

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