Art. 23

In vigore dal 2 apr 1929
Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno inscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati «maurermeister». Ai detti tecnici spettano il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e di dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative. Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Belluzzo - Giuriati - Martelli. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 282, foglio 90. - Ferzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo