Art. 23
23 / 23In vigore dal 2 apr 1929
Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno inscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati «maurermeister».
Ai detti tecnici spettano il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e di dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.
Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Belluzzo
- Giuriati - Martelli.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 90. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-23