Art. 3
In vigore dal 2 apr 1929
La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell' del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.
I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.
Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-3