Art. 4

In vigore dal 2 apr 1929
Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia; b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale; c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'. In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-4

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