Art. 2
In vigore dal 2 apr 1929
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.
Per ogni iscritto sarà indicato, nell'albo, per quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-2