Art. 10
In vigore dal 2 apr 1929
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;275#art-10