Capo II

Art. 4

Vigilanza sugli esami

In vigore dal 1 giu 2016
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all' in conformità alle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e successive integrazioni e del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modifiche.
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Vigilanza sugli esami (Art. 4 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.) — Testo vigente | Portale Normativo