Capo II

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

In vigore dal 1 giu 2016
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unità per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei unità per ogni esaminatore aggiuntivo. 2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione. 3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi dalla conclusione dell'esame. 5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Valutazione della prova attitudinale (Art. 6 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.) — Testo vigente | Portale Normativo