Capo II

Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

In vigore dal 1 giu 2016
1. La prova attitudinale prevista dagli , comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento. 2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all' stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno. 3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. 4. La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attività tecnico-professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A. L'eventuale prova pratica ha la durata massima di sette ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. 5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 6. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A) sia per gli argomenti di carattere generale che per gli argomenti specifici per ciascuna specializzazione, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-04-15;68#art-2

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