Capo III

Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio

In vigore dal 1 giu 2016
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione. 2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a otto anni e competente nella specializzazione cui il richiedente intende iscriversi, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. 3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto. 4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.
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