Capo III

Art. 9

Obblighi del tirocinante

In vigore dal 1 giu 2016
1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.
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Obblighi del tirocinante (Art. 9 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.) — Testo vigente | Portale Normativo