Capo III

Art. 14

Sospensione e interruzione del tirocinio

In vigore dal 1 giu 2016
1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva. 2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva. 3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1. 4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno. 5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Sospensione e interruzione del tirocinio (Art. 14 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.) — Testo vigente | Portale Normativo