Capo III

Art. 13

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

In vigore dal 1 giu 2016
1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al Presidente del Consiglio del collegio provinciale che vi appone il visto. 2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio del collegio provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. 3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione. 4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3. 5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.
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Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio (Art. 13 Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.) — Testo vigente | Portale Normativo