Capo III
Art. 15
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
In vigore dal 1 giu 2016
1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a. rinuncia all'iscrizione;
b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.
d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-04-15;68#art-15